Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota
Oggi alle 01:00 PM
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Le sanzioni
“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di giuoco, nonché una lattina di birra in direzione degli operatori dei Vigili del Fuoco senza provocare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria e, al termine della gara, in direzione dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 119/335 Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
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