
Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota

03/18/2025 01:30 PM
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).
Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Sulle sanzioni
“Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 192/546
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara”. Intanto ecco le parole di Tacchinardi<<<
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