Il caso Almasri, il precedente di Abu Omar e l'arma con cui Meloni può chiudere l'inchiesta: il segreto di Stato

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2025/01/29/meloni-segreto-di-stato-1050x551.jpg

È un’ipotesi di scuola in considerazione dell’argomento e dei protagonisti della vicenda, ma la premier Giorgia Meloni può contare su una formidabile arma per risolvere velocemente il casoAlmasri: il segreto di Stato. L’apertura di un fascicolo della procura di Roma sul controverso comandante libico accusato di atrocità sui migranti ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della presidente del Consiglio, del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Se e quando saranno chiamati a rispondere alle domande dei giudici del Tribunale dei ministri (competente a fare indagini e sui reati commessi da componenti dell’esecutivo, ndr) la prima ministra, per sostenere quei “motivi di sicurezza” che avrebbero spinto il responsabile del Viminale a fare accompagnare alla frontiera l’alto ufficiale libico con un volo di Stato, potrebbe apporre il segreto di Stato: è l’unica figura istituzionale che può farlo. Glielo consente la legge. Contemporaneamente gli altri indagati – che sono pubblici ufficiali in quanto ministri – potrebbero sollevarlo davanti ai magistrati e vederselo ovviamente confermare dal capo dell’esecutivo. Questa eventualità potrebbe portare all’immediata chiusura di indagine per non luogo a procedere. Poco importa che il libico sia accusato dall'Aja di crimini di guerra e contro l'umanità.

La procedura –Il segreto di Stato, apposto per il caso di Abu Omar portando al proscioglimento degli imputati appartenenti al Sismi, è regolato dall’articolo 202 del codice di procedura penale e prevede che i “pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato”. Ovviamente un dovere che butta la palla nel campo avversario perché “se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto”. Di conseguenza recita l’articolo: “Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato”. Una procedura che comunque ha tempi stretti perché la conferma del segreto deve avvenire entro 30 giorni. In assenza di conferma si può procedere con le indagini.

Il caso di Abu Omar – I due casi sono meno lontani nella sostanza di quello che si pensa. Abu Omar, sequestrato a Milano da Cia e Sismi nel marzo del 2003, era formalmente indagato per terrorismo internazionale e sarebbe stato arrestato dalla Digos di Milano, ma fu di fatto consegnato agli Usa che lo rispedirono in Egitto dove fu torturato. Tant’è Almasri è sicuramente tornato al suo posto di comando senza conseguenze. Il potenziale stop del potere esecutivo all’azione giudiziaria è potente, ma non invincibile. La legge prevede che “l'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto”, ma “non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto”.

Cosa prevede la legge –Non è un limite invalicabile anche perché, come nel caso dell’imam egiziano rapito a Milano da Cia e Sismi, si può sollevare un conflitto davanti alla Consulta. A questo punto sono i giudici della Corte costituzionale che decidono: nel caso Abu Omar venne confermato aprendo un vero e proprio scontro con la Cassazione che scrisse nelle motivazioni del proscioglimento che il “controllo magistrati era stato consegnato a politica” e che era calato “un nero sipario” sulla vicenda. Ma la norma prevede anche che “quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto” e naturalmente prevede anche che “qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento”. E un altro ‘nero sipario’ potrebbe calare.

L'articolo Il caso Almasri, il precedente di Abu Omar e l’arma con cui Meloni può chiudere l’inchiesta: il segreto di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

img

Top 5 Serie A

×