Intercettò l'ex senatore Esposito senza autorizzazione: trasferimento e perdita di anzianità per il pm di Torino Colace

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Perdita di anzianità di un anno e trasferimento al Tribunale di Milano con le funzioni di giudice civile, per “grave violazione di legge determinata da ignoranza e negligenza inescusabile”. È la sanzione emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti di Gianfranco Colace, il pm di Torino che secondo la Corte costituzionale ha intercettato illegalmente l’ex senatore Pd Stefano Esposito nell’inchiesta cosiddetta “Bigliettopoli“. Il procedimento disciplinare è stato aperto in seguito a un esposto del politico: la Procura generale della Cassazione, che rappresenta l’accusa, ha contestato al magistrato di aver chiesto il rinvio a giudizio di Esposito includendo tra le fonti di prova anche le sue conversazioni, captate durante il mandato parlamentare sull’utenza di un altro indagato, l’imprenditore dei concerti Giulio Muttoni, senza chiedere al Senato né l’autorizzazione preventiva né quella successiva, prevista nel caso di intercettazioni casuali. Per aver disposto il rinvio a a giudizio è stata incolpata anche la gup del caso, Lucia Minutella, condannata a una sanzione molto inferiore, quella della censura. Il collegio disciplinare, presieduto dal vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, si è riservato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Il rinvio a giudizio di Esposito, ordinato nel 2022 con le accuse di corruzione, turbativa d’asta e traffico d’influenze, era stato annullato nel 2023 dalla Consulta, che aveva accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato. Lo scorso dicembre il procedimento è stato archiviato dal gip di Roma, a cui era stato trasmesso per competenza territoriale. Come ha ricordato in udienza disciplinare la pm della Cassazione Marilia Di Nardo, i giudici costituzionali avevano ritenuto che quelle a cui è stato sottoposto l’ex parlamentare dem “si caratterizzassero come intercettazioni indirette“, cioè mirate ad ascoltare Esposito tramite Muttoni, “e necessitassero, dunque, della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza”. In ogni caso, proseguiva il ragionamento, “anche a voler ritenere occasionali” le captazioni, “esse non potevano essere utilizzate” senza autorizzazione successiva, mai chiesta dal pm. Proprio sul concetto di “utilizzo” dei nastri ha insistito la difesa dei due magistrati incolpati, affidata all’ex procuratore di Torino Marcello Maddalena e al procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini: secondo la loro ricostruzione, in sintesi, le intercettazioni erano casuali e l’autorizzazione successiva non era necessaria, in quanto non sono mai stateutilizzatenel procedimento ma soltanto indicate genericamente (insieme a tutte le altre) tra le fonti di prova in occasione dell’udienza preliminare.

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